Ristrutturare

Come recuperare il sottotetto

Vuoi recuperare il sottotetto? Scopri quando è possibile e cosa prevede la normativa.


Quando è possibile?

La normativa nazionale prevede che, per avere l’abitabilità, un sottotetto abbia altezza minima dal pavimento al soffitto di 270 cm per gli ambienti con permanenza di persone e di 240 cm per i locali di servizio (bagni e corridoi); solo armadi o ripostigli possono avere altezze inferiori.

Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri, le altezze minime per gli ambienti abitabili scendono a 255 cm. Ogni Regione e Comune ha il potere di stabilire ulteriori e diversi parametri.


IL TETTO: se necessario per garantire le altezze di legge, è possibile modificare altezze di colmo e di gronda più la pendenza delle falde nei limiti di altezza massima degli edifici previsti dalla legge urbanistica comunale.
ONERI: se la volumetria e la superficie resa abitabile aumentano, occorre pagare gli oneri di urbanizzazione e i contributi edificatori.
PERMESSI: a seconda dei Comuni e del tipo di recupero (più o meno invasivo), occorrono una CILA, una SCIA o il Permesso a Costruire.

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Francesca Corazzina

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