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Mutuo casa: unioni civili e coppie di fatto

Ti spieghiamo come sono cambiate le regole per le coppie (etero e omosessuali) che acquistano casa con un mutuo dopo l’approvazione della legge Cirinnà

Da quasi un anno e mezzo in Italia è attiva la legge 76/2016 più nota alle cronache e al grande pubblico come legge Cirinnà. Il documento, che ha tenuto banco sui media per lunghissimo tempo, disciplina le unioni civili eterosessuali e omosessuali.

Nel tempo intercorso dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale (era il 20 maggio 2016) le istituzioni si sono organizzate per adeguare alla normativa anche diversi aspetti della quotidianità, non ultimi i mutui e le assicurazioni.

Ai primi, probabilmente uno dei più importanti a livello patrimoniale per tutti i soggetti coinvolti, già tempo addietro, il sito Mutui.it in collaborazione con Facile.it aveva dedicato un approfondimento che chiariva alcuni punti rilevanti.

In primis il fatto che (salvo diversa esplicita dichiarazione registrata dei componenti) se la coppia opta per l’unione civile, il loro regime patrimoniale diventa quello della comunione dei beni e ogni atto relativo alle proprietà immobiliari di chi (a seguito della legge) si unisce “formalmente” deve essere trascritto come prescrive l’articolo 2659 del Codice Civile.

Se la coppia acquista un immobile, sia esso in comproprietà oppure in comunione dei beni, ciascuna delle parti ha facoltà non solo di detrarre la quota di interessi passivi (che è pari al 19% fino ad un massimo di 4.000 euro) ma anche di portare in detrazione il 100% se ha fiscalmente a carico il compagno.

E se la coppia… scoppia mentre il mutuo non è ancora estinto?

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo per rinegoziare il mutuo a nome di uno solo dei due o, anche, per la vendita consensuale dell’immobile, si applicano gli stessi criteri dei divorzi fra coppie unite in matrimonio: se uno dei due ex è obbligato a corrispondere all’altro un assegno di mantenimento, potrà decidere di continuare ad onorare il pagamento delle rate e chiedere la detrazione fiscale di quanto versato all’ex come mantenimento.

La casa, infatti, potrebbe in sede di separazione essere assegnata a uno dei due e l’altro, pur non vivendo dentro l’immobile, se intestatario del mutuo sarà costretto a pagare la propria parte del finanziamento.

Quanto abbiamo detto fino a qui è valido in automatico per le coppie che hanno scelto l’unione civile.

Per quelle che decidono a favore della convivenza di fatto, il consiglio è di regolare in maniera esplicita il regime patrimoniale scelto (comunione o separazione) stendendo un vero e proprio contratto che va redatto con atto pubblico o privato e convalidato da un notaio.

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Andrea Polo - Direttore Comunicazione Facile.it