Condominio

L’amministratore risponde: si può registrare l’assemblea di condominio?

Si può registrare un'assemblea condominiale senza chiedere il permesso agli altri partecipanti? Quali regole valgono per audio e video? Il nostro esperto Pietro Tasca spiega quando è consentito registrare una riunione, quando serve il consenso e come utilizzare le registrazioni nel rispetto della privacy.

Si può registrare l'assemblea di condominio senza chiedere il consenso agli altri condomini?

La registrazione audio di un’assemblea condominiale a cui si sta prendendo parte è generalmente lecita anche senza il consenso degli altri partecipanti, purché chi registra sia presente e partecipi alla riunione. In linea generale, l’amministratore o il presidente dell’assemblea non possono impedirlo, salvo che un divieto sia previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale. Non è invece consentito lasciare un registratore acceso e allontanarsi, registrando conversazioni alle quali non si partecipa. Diverso il caso delle videoriprese: per registrare immagini e video è necessario il consenso informato e unanime di tutti i presenti. Basta il dissenso di un solo condomino per rendere la ripresa illecita. Occorre fare attenzione anche all’uso delle registrazioni: possono essere conservate per documentare quanto avvenuto in assemblea, verificare la correttezza del verbale o tutelare un proprio diritto, ma non possono essere diffuse sui social o condivise con terzi senza autorizzazione. In sintesi: audio sì (a determinate condizioni), video solo con il consenso di tutti i partecipanti all’assemblea. A cura di Pietro Tasca @amministrazionitasca
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Pietro Tasca – @amministrazionitasca

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